30/01/2014
Un regolamento può prevedere che non venga nominato l’amministratore?
La riforma al
“Codice del Condominio” attuata con
legge 220 del dicembre 2012 ed entrata in vigore il 18 luglio del 2013 ha modificato l’articolo che disciplina la
nomina e revoca dell’amministratore.
Il precedente articolo, infatti, prevedeva la nomina obbligatoria dell’amministratore ricorrendo all’autorità giudiziaria qualora i condomini fossero stati più di 4, ora il nuovo
articolo 1129, prevede la nomina da parte dell’autorità giudiziaria su ricorso anche di un solo condomino, qualora i
partecipanti al condominio siano più di 8.La riforma, quindi, ha modificato la quantità, ma non la sostanza dell’articolo: nel caso in cui i condomini siano più di 8 è possibile adire al Giudice che nominerà un amministratore. Invariato è anche il tipo di norma: si tratta in entrambi i casi di
norme inderogabili, come sancito dall’articolo 1138 riguardante i regolamenti condominiali.
Non avrebbe valore, quindi, un regolamento, seppur di tipo contrattuale, che stabilisse diversamente circa la nomina dell’amministratore nel caso in cui i condomini fossero più di 8.
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